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  /  Breaking News   /  Superbonus 110%: per l’avvio dei lavori basta la CILA. Con altre novità

 

Gli interventi del superbonus 110% possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata: non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili. La modifica è operativa dal 1° giugno 2021 con l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni e ha l’obiettivo di ridurre i tempi per l’avvio dei cantieri. Ma la sostituzione dell’attestazione di stato legittimo con la CILA non è l’unica novità alla disciplina della maxi detrazione portata dal decreto legge. Con il provvedimento, l’eliminazione delle barriere architettoniche diventa un intervento trainato anche del super sismabonus e vengono elevati i limiti di spesa per Onlus, Odv e Aps che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari.

 
Dal 1° giugno 2021, per il superbonus 110% non occorre più l’attestazione dello stato legittimo degli immobili. È richiesta la sola comunicazione d’inizio lavori (CILA).
La modifica è entrata in vigore con il decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021, art. 33) e intende accelerare l’avvio dei cantieri, soprattutto nei condomini.

Sostituzione dell’attestazione di stato legittimo con la CILA

Entrando nel merito della disposizione, la lettera c) del comma 1 dell’art. 33 del decreto Semplificazioni interviene sull’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), sostituendone il comma 13-ter.
Secondo la nuova formulazione, gli interventi ammissibili al superbonus, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), di cui all’ art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia.
Restano in ogni caso fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
Nella CILA devono essere riportati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili completati prima del 1° settembre 1967, deve essere attestato che la costruzione è stata completata antecedentemente a tale data.
 
Ora con la CILA i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell’immobile. Ciò permetterà di tagliare anche i costi per le pratiche edilizie.
L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in alcun tipo di condono per eventuali abusi. Viene infatti esplicitamente previsto che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Decadenza dal superbonus 110%

Ai sensi del nuovo comma 13-ter, il superbonus potrà essere revocato per:
– mancata presentazione della CILA;
– interventi realizzati in difformità dalla CILA;
– assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
– non corrispondenza al vero delle attestazioni.
 

Barriere architettoniche

Ma la sostituzione dell’attestazione di stato legittimo con la CILA non è l’unica novità alla disciplina della maxi detrazione portata dal decreto Semplificazioni.
Con il decreto, l’eliminazione delle barriere architettoniche diventa un intervento trainato anche del super sismabonus.
Con il decreto Semplificazioni si modifica il comma 4 dell’art. 119 e si introduce la possibilità di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici. Gli interventi sono quelli previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Al riguardo si segnala che nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05839 del 29 aprile 2021 è stato precisato che il superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili o di over 65 nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
La risposta ha inoltre chiarito che per la detrazione del 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura la cessione del credito corrispondente alla detrazione e che la spesa massima ammessa all’agevolazione ammonta a 96.000 euro (cfr. anche la guida sul Superbonus dell’Agenzia delle Entrate).

Limiti di spesa per Onlus, Odv e Aps

Altra novità apportata dal decreto Semplificazioni alla disciplina del superbonus riguarda i limiti di spesa per Onlus, Odv e Aps.
Con l’intervento viene aggiunto il comma 10-bis al comma 10 dell’art. 119 al fine di rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in ordine alle modalità applicative delle detrazioni previste.

Proroga scadenza superbonus

Le modifiche apportate dal decreto Semplificazioni alla disciplina del superbonus seguono quelle intervenute nel corso del mese di maggio prima con il D.L. 59/2021 (art. 3, commi 3-bis e 8-bis) e poi con la legge di conversione del decreto Sostegni.
Il D.L. 59/2021, in corso di conversione, ha esteso fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di completamento degli interventi, il termine finale di sostenimento delle spese per i condomini.
Per immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il termine ultimo di effettuazione delle spese detraibili, è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Se alla data del 30 giugno 2022 saranno eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Si ricorda che sono esclusi dal superbonus gli edifici interamente posseduti da un’unica persona fisica, o da più persone fisiche in comproprietà, composti da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate.
Per gli IACP e altri istituti, il D.L. n. 59/2021 ha invece previsto una proroga di 6 mesi: per gli interventi agevolati per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Nessuna proroga è invece prevista per gli edifici unifamiliari e cooperativeOnlus, associazioni e società sportive dilettantistiche: il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus è attualmente fissato al 30 giugno 2022.
Con la legge di conversione del decreto Sostegni (l. n. 69/2021, art. 6-bis) è stata invece ammessa tra le spese rilevanti ai fini del superbonus l’Iva indetraibile, anche parzialmente, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata.

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